Fattura intracomunitaria: emissione e registrazione fatture estere UE

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Fattura intracomunitaria: emissione e registrazione fatture estere UE

sysmedia
Pubblicato da sysmedia in service · 26 Ottobre 2017
Quando si parla di operazioni con l’estero e in particolare degli adempimenti in materia di fatturazione e registrazione delle fatture bisogna prima di tutto distinguere se si tratta di:
  • operazioni intracomunitarie, ovvero realizzate con operatori residenti in Paesi UE, oppure;
  • operazioni extracomunitarie quindi realizzate con operatori residenti in Paesi Extra UE.
In secondo luogo dobbiamo andare a distinguere se si tratta di:
  • cessioni/acquisti di beni;
  • prestazioni di servizi rese/ricevute.
La disciplina relativa alle operazioni effettuate con soggetti passivi residenti in uno dei Paesi UE, dette “operazioni intracomunitarie“, prevede particolari regole relative ai termini di fatturazione e registrazione in contabilità, ai sensi del combinato disposto di cui al D.L. 331/1993 e del D.p.r. 633/1972.
Fattura intracomunitaria per cessioni intracomunitarie di beni
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. 331/1993 le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in quanto a tali operazioni si applica il regime di tassazione a “destinazione” ovvero l’IVA dovrà essere assolta nello Stato UE di destinazione del bene, nel caso in cui l’acquirente sia un un soggetto passivo identificato IVA in tale Stato.
Al fine tuttavia di beneficiare di tale regime di non imponibilità IVA è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti, quali:
  • l’onerosità dell’operazione;
  • il trasferimento del diritto di proprietà (o di un altro diritto reale) sui beni;
  • l’effettiva movimentazione fisica del bene da uno Stato membro ad un altro;
  • lo status di operatore economico di entrambi i soggetti coinvoltinell’operazione (tramite l’iscrizione al VIES).
Nonostante gli adempimenti a fini IVA siano, come detto, a carico dell’acquirente comunitario, spetta al cedente nazionale, pena la dequalificazione dell’operazione da non imponibile a operazione interna e quindi soggetta ad IVA, dimostrare l’onerosità dell’operazione, dimostrare  che l’acquirente sia effettivamente un operatore economico in un altro stato UE e l’avvenuto trasferimento fisico dei beni in un altro Stato UE.
Verificati i requisiti richiesti dalla norma andiamo ad analizzare quali sono le modalità e le tempistiche di emissione e di registrazione della fattura.

Fattura intracomunitaria: modalità, tempistiche di emissione e di registrazione
L’art. 46 comma 2 del D.L. 331/1993 prevede che la fattura intracomunitaria per cessioni di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’annotazione di “operazione non imponibile” e dell’eventuale riferimento normativo; dovrà essere inoltre necessariamente riportato anche il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario dallo Stato membro di appartenenza.
Per non sbagliare nelle tempistiche di emissione della fattura dobbiamo esattamente capire cosa si intende per “emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, quindi chiarire da quale momento decorre l’obbligo di emettere la fattura quando si realizzano tali operazioni.
In base alla formulazione dell’art. 39 del D.L. 331/1993 (con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2013) una cessione intra UE si considera effettuata nel momento dell’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia al cessionario UE; solo nel caso in cui venga anticipatamente emessa la fatturaallora l’operazione si considera effettuata alla data di emissione limitatamente all’importo fatturato.
Da mettere in evidenza, rispetto a quanto siamo abituati a fare per le operazioni nazionali è che non assume rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo al fine di determinare il momento di effettuazione delle operazioni; questo significa che se prima dell’invio dei beni ho ricevuto un acconto sul prezzo di vendita non sono tenuto all’emissione della fattura.
Come detto la fattura deve contenere obbligatoriamente la dicitura “operazione non imponibile” ed eventualmente il riferimento normativo “art. 41 D.L. 331/1993”.
Una volta emessa la fattura questa deve essere registrata nel registro IVA delle fatture emesse: secondo quanto stabilito dall’art. 47 comma 4 del D.L. 331/1993 le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno distintamente annotate secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione. Quindi, la possibilità  di differire l’emissione (e la registrazione) della fattura al giorno 15 del mese successivo è solo una proroga “formale” in quanto la fattura deve comunque partecipare alla liquidazione periodica nel corretto mese di competenza ovvero nel mese in cui si è verificato il momento impositivo.

Esempio di gestione di una fattura intracomunitaria
La società italiana GAMMA S.r.l.:
  • in data 01.10.2016 riceve un ordine per la vendita di un macchinario dalla società tedesca GEREBER GmbH per un valore complessivo di euro 100.000;
  • in data 15.10.2016 riceve dalla società tedesca un bonifico a titolo di acconto per un importo di euro 20.000;
  • in data 31.10.2016 invia il bene in Germania;
  • in data 02.11.2016 riceve dal cliente tedesco conferma dell’avvenuta consegna del macchinario;
  • in data 30.11.2016 riceve il bonifico a saldo di euro 80.000.
Da un punto di vista fiscale l’operazione si considera effettuata in data 31.10.2016, al momento dell’inizio del trasporto del bene verso il cliente UE: la fattura deve essere emessa entro il 15.11.2016, registrata entro il 15.11.2016 ma con con riferimento al mese di ottobre, rientrando tra le operazioni di competenza di tale periodo.




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